Intelligenza artificiale, le regole ci sono ma chi decide davvero?

Chiunque utilizzi l’intelligenza artificiale potrebbe chiedersi: ma esistono regole che la riguardano? Riguardano il suo uso o prevedono sanzioni in caso di errore? Perché una cosa è chiedere a un chatbot di scrivere una mail, un’altra (per fare un esempio) è vedersi rifiutare un prestito sulla base di un punteggio calcolato da un software. La domanda diventa più urgente quando in gioco non c’è un mutuo ma un attacco informatico contro un ospedale, o un drone che sceglie da solo il proprio bersaglio. In breve, la risposta è sì: le regole esistono, ma non dappertutto.

Negli ultimi due anni l’Unione europea si è data una legge organica, l’Italia ne ha approvata una propria, Cina e Corea del Sud hanno norme già in vigore, gli Stati Uniti procedono Stato per Stato. Il quadro, insomma, esiste o si sta formando. La domanda più interessante, però, è un’altra: chi decide davvero come queste regole si applicano? Perché, a guardare i fatti degli ultimi mesi, i legislatori rinviano, i governi si contendono le competenze e spesso sono i giudici a tracciare la linea.

Europa: la legge c’è, ma il calendario slitta

Il testo di riferimento è l’AI Act, il regolamento europeo approvato nel 2024, la prima legge al mondo che regola l’intelligenza artificiale in modo complessivo. La sua logica è semplice: più un sistema è rischioso, più obblighi ha chi lo produce o lo usa. La legge distingue quattro livelli di rischio.

In cima ci sono le pratiche considerate inaccettabili perché minacciano la sicurezza, i mezzi di sussistenza o i diritti delle persone, e per questo vietate dal febbraio 2025. Tra queste: i sistemi che manipolano le persone o ne sfruttano le fragilità; il “punteggio sociale” che classifica i cittadini in base al loro comportamento; i software che prevedono se un individuo commetterà un reato basandosi solo sul suo profilo; il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e a scuola; la raccolta indiscriminata di volti da Internet o dalle telecamere per costruire banche dati. In linea di principio è vietato anche il riconoscimento facciale in tempo reale da parte della polizia negli spazi pubblici, ma con eccezioni limitate, per esempio in caso di ricerca di vittime o di sospettati di reati gravi.

Al secondo livello ci sono i sistemi “ad alto rischio”, quelli che possono incidere gravemente sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali: i software che selezionano i curriculum per un’assunzione, il punteggio di credito che decide se si ottiene un prestito, l’IA che assegna i voti agli esami, esamina le domande di visto, aiuta a preparare le sentenze o guida un robot in sala operatoria.

Prima di arrivare sul mercato questi sistemi dovranno superare controlli severi: valutazione dei rischi, dati di qualità per ridurre il pericolo di discriminazioni, registrazione delle attività per poter ricostruire ogni decisione, documentazione dettagliata e sorveglianza umana.

Il terzo livello riguarda la trasparenza. Dall’agosto 2026 chi parla con un chatbot deve sapere di avere a che fare con una macchina, e i deepfake devono essere riconoscibili come tali. Tutto il resto, cioè la grande maggioranza dei sistemi in uso, dai filtri antispam ai videogiochi, non ha obblighi particolari.

Le regole valgono anche per le aziende con sede fuori dall’Europa, se i loro sistemi sono usati nell’Unione. Le sanzioni possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale di un’azienda.

Foto dell’utente Flickr di 紅色死神, concessa in licenza CC

Dall’agosto 2025, come previsto dall’AI Act, valgono gli obblighi per i cosiddetti modelli “per finalità generali”: sistemi addestrati su enormi quantità di testi e immagini, capaci di svolgere compiti molto diversi, dal riassumere un documento al tradurre o scrivere codice informatico. Sono il motore dei chatbot come ChatGPT o Gemini. Chi li sviluppa deve, tra l’altro, descriverne il funzionamento, pubblicare una sintesi dei contenuti usati per addestrarli e dotarsi di regole per rispettare il diritto d’autore.

Ma la parte più impegnativa, quella sull’alto rischio, è stata rinviata. Con il cosiddetto Omnibus sull’IA, entrato in vigore a fine luglio 2026, Bruxelles ha spostato la scadenza al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e all’agosto 2028 per quelli integrati in prodotti come dispositivi medici o veicoli. Lo stesso pacchetto ha però aggiunto un divieto nuovo, quello dei sistemi che generano immagini intime di persone senza il loro consenso, da rispettare entro dicembre 2026.

La ragione ufficiale del rinvio è tecnica, mancano ancora gli standard che dovrebbero tradurre gli obblighi in requisiti verificabili. Ma il segnale politico è evidente, l’Europa che si era presentata come apripista della regolazione oggi sta “semplificando” le proprie regole prima ancora di averle applicate.

Italia: prima legge nazionale, primi decreti

L’Italia si è mossa presto. La legge 132 del 2025, in vigore dal 10 ottobre dello scorso anno, fissa principi generali e introduce un nuovo reato: la diffusione di contenuti falsi (i cosiddetti deepfake) generati con l’IA per danneggiare qualcuno. Un reato che prevede la reclusione da uno a cinque anni.

La legge però delegava al governo i dettagli. È seguito, dunque, un primo decreto attuativo, in vigore dal 30 settembre 2026, che comprende due parti. La prima riguarda le forze di polizia, che potranno usare l’IA anche per il riconoscimento facciale in tempo reale, cioè il confronto automatico tra i volti ripresi dalle telecamere e una banca dati di persone ricercate.

Le strade sono due, entrambe con il via libera di un magistrato. Nelle indagini serve l’autorizzazione di un giudice, su richiesta del pubblico ministero, per cercare persone sospettate di reati gravi, latitanti o vittime di tratta e sfruttamento. Per la prevenzione, cioè di fronte a una minaccia imminente alla vita delle persone o a un attacco terroristico, oppure per ritrovare persone scomparse o vittime di sequestro, decide invece il procuratore della Repubblica, su richiesta del questore. In entrambi i casi l’uso è limitato a un’area delimitata e a non più di quindici giorni, rinnovabili, con procedure più rapide nei casi urgenti. Un ulteriore decreto dei ministri dell’Interno e della Giustizia dovrà inoltre fissare i requisiti minimi di accuratezza dei sistemi e le misure contro eventuali discriminazioni.

Piazza del popolo dall’utente Flickr Cau Napoli rilasciata in licenza CC

In ogni caso, le indicazioni della macchina devono essere verificate da una persona qualificata prima di incidere sulla vita di qualcuno. Il punto più contestato riguarda piazze, stadi e cortei. Nel suo parere sulla bozza, il Garante della privacy ha giudicato il trattamento automatico e generalizzato dei volti di chi entra in luoghi o eventi pubblici non coerente con l’AI Act, e Hermes Center, associazione per i diritti digitali, ha sollevato un problema di proporzionalità. Il testo finale vieta controlli generalizzati o indiscriminati. Negli stadi e negli eventi a rischio i volti di chi entra potranno essere conservati per sette giorni, ma confrontati solo dopo un reato. Quali luoghi ed eventi rientreranno in questa regola lo stabilirà un decreto del ministro dell’Interno.

La seconda parte riguarda le responsabilità, e qui entrano in gioco i sistemi “ad alto rischio” previsti dall’AI Act. Chi progetta, produce o usa per lavoro uno di questi sistemi senza le misure di sicurezza e la sorveglianza umana richieste, e così mette in pericolo la vita o l’incolumità delle persone, rischia da uno a cinque anni di carcere, che salgono fino a otto se è in pericolo la sicurezza dello Stato. Pene più alte, da due a sei anni, per chi manomette questi sistemi. Ne rispondono anche le aziende che ne traggono vantaggio. Il decreto cambia anche le regole sul risarcimento, come vedremo più avanti.

Un secondo decreto, sui poteri delle autorità di controllo e sulla formazione, è stato approvato in via definitiva ad agosto, ma a fine settembre non risultava ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il resto del mondo: tre modelli diversi

Negli Stati Uniti manca una legge federale sull’IA, cioè valida in tutto il Paese. Esistono ovviamente delle regole, ma le hanno fatte i singoli Stati. La Casa Bianca le considera un ostacolo all’innovazione e vorrebbe sostituirle con un’unica disciplina nazionale. Dopo due tentativi falliti di farla passare al Congresso, l’11 dicembre 2025 il presidente ha firmato un ordine esecutivo che crea presso il ministero della Giustizia una task force con il compito di contestare in tribunale le leggi statali, e che minaccia di togliere alcuni fondi federali agli Stati con regole giudicate “troppo onerose”. Finora però nessuna legge statale è stata cancellata per via federale. Il caso più discusso è il Colorado, che dopo una sospensione giudiziaria ha riscritto la propria legge in forma più leggera, che entrerà in vigore nel gennaio 2027.

La Cina segue un’altra strada, centrata sul controllo dei contenuti. Dal settembre 2025 tutto ciò che è generato dall’IA deve portare un’etichetta visibile e una “firma” digitale nascosta nel file. La Corea del Sud, invece, ha una legge quadro in vigore dal gennaio 2026, la prima di questo tipo in Asia.

Sul piano internazionale c’è un trattato del Consiglio d’Europa, il primo vincolante sull’IA e i diritti umani. Specifichiamo che il Consiglio d’Europa non va confuso con l’Unione europea. Si tratta di un’organizzazione più ampia, con sede a Strasburgo, e il trattato è aperto anche a Paesi di altri continenti. Oltre all’Unione europea e a quindici Paesi europei, lo hanno firmato Stati Uniti e Canada in Nord America, Giappone e Israele in Asia, Uruguay in Sud America. Ma per entrare in vigore servono cinque ratifiche, e finora è arrivata solo quella dell’Unione europea.

Dati personali: chi fa rispettare le regole?

Per i dati personali vale il GDPR, il regolamento europeo sulla privacy, che si applica anche all’IA. Il Garante italiano è stato tra i più attivi: nel 2023 bloccò temporaneamente ChatGPT e nel dicembre 2024 multò OpenAI per 15 milioni di euro. Quella multa, però, nel marzo 2026 è stata annullata dal Tribunale di Roma. Non perché OpenAI avesse ragione nel merito, ma perché, secondo i giudici, la competenza spettava all’autorità irlandese, dato che l’azienda ha stabilito in Irlanda la sua sede europea.

Foto dell’utente Flickr stockcatalog rilasciata in licenza CC

È un esempio concreto di “chi decide”: non sempre è il Paese in cui vivono gli utenti. Il GDPR prevede infatti uno “sportello unico”. Quando un’azienda opera in più Paesi dell’Unione, a guidare le indagini è l’autorità per la privacy del Paese in cui ha la sede europea principale, mentre le altre collaborano. L’obiettivo è evitare che un’azienda debba rispondere a un’autorità diversa in ciascun Paese dell’Unione, con decisioni magari contrastanti. Il risultato, però, è che molti casi che riguardano i colossi digitali finiscono in Irlanda, dove oltre a OpenAI hanno la sede europea anche Google, Meta, Apple e Microsoft.

Intanto a Bruxelles si discute di una seconda parte dello stesso pacchetto, che modificherebbe il GDPR, anche per consentire più facilmente di addestrare l’IA con dati personali. Le autorità europee per la privacy hanno chiesto di non approvare il punto più delicato, quello che restringerebbe la definizione stessa di “dato personale” e quindi il perimetro delle tutele. I negoziati sono ancora fermi: gli Stati membri non hanno trovato un accordo e fino a nuove regole il GDPR resta in vigore così com’è.

Se l’algoritmo sbaglia, chi paga?

Ed ecco un altro quesito cruciale. L’Unione europea aveva preparato una direttiva specifica sulla responsabilità per i danni causati dall’IA, ma poi l’ha ritirata. Resta la nuova direttiva sui prodotti difettosi, che gli Stati devono recepire entro il 9 dicembre 2026. Punto importante è che per la prima volta considera “prodotto” anche il software, compresi i sistemi di IA. In pratica, chi subisce un danno non dovrà dimostrare la colpa del produttore, ma il difetto, il danno e il collegamento tra i due.

Ma che cos’è un “difetto”? Secondo la direttiva, un prodotto è difettoso non solo quando funziona male, ma quando non offre la sicurezza che il pubblico ha diritto di aspettarsi. Per un software il difetto può nascere anche dopo l’acquisto: da un aggiornamento mancato, da una falla informatica o da ciò che il sistema continua a “imparare” mentre viene usato. Tra i danni risarcibili rientrano la distruzione di dati e, novità importante, i danni alla salute psicologica, purché riconosciuti e certificati dal punto di vista medico. Questa responsabilità, inoltre, non può essere esclusa con le condizioni d’uso che accettiamo con un clic. Il tema non è teorico. Lo dimostra un esempio.

Negli Stati Uniti la madre di un ragazzo di 14 anni morto suicida nel 2024 ha fatto causa alla società di chatbot Character.AI, sostenendo che il sistema avesse coinvolto il figlio in una relazione emotiva inappropriata, senza proteggerlo ma al contrario acuendo la sua crisi. Un giudice federale ha respinto la richiesta di archiviazione, lasciando proseguire per la prima volta accuse di responsabilità da prodotto contro un produttore di chatbot. Nel gennaio 2026 Character.AI e Google hanno raggiunto un accordo con questa e altre famiglie a condizioni rimaste riservate e senza ammissione di responsabilità. Cause simili sono in corso anche contro OpenAI.

Tutto il resto, cioè i casi in cui conta la colpa, rimane affidato alle leggi nazionali. In Italia, dal 30 settembre, chi subisce un danno ha due strumenti in più per ottenere un risarcimento. Il primo riguarda le prove: se la sua richiesta appare fondata il giudice può ordinare all’azienda di consegnare registri e documentazione tecnica. Se l’azienda si rifiuta senza un valido motivo, il giudice può considerare veri i fatti denunciati dal danneggiato. Il secondo strumento riguarda la prova più difficile, il legame tra l’errore e il danno. Se l’azienda ha violato le regole europee sull’IA, la legge presume che il danno sia stato causato proprio da quella violazione. Non è più quindi il danneggiato a doverlo dimostrare: tocca all’azienda, se ci riesce, provare il contrario.

Diritto d’autore: la parola ai tribunali

In questo ambito dominano due questioni. La prima: un’opera creata con l’IA è protetta? La legge italiana risponde che la tutela spetta solo alle opere frutto dell’ingegno umano, anche se realizzate con l’aiuto di strumenti di IA. Un testo o un’immagine prodotti interamente da una macchina, senza un vero contributo creativo umano, non sono tutelati.

La seconda: le aziende possono addestrare i loro modelli su libri, articoli e canzoni senza pagare? Qui le risposte stanno arrivando dai giudici, e non sono uniformi. In Europa la regola di partenza è che l’estrazione di testi e dati da opere accessibili online è consentita, a meno che il titolare dei diritti non si sia opposto in modo esplicito. L’Italia ha inasprito le sanzioni per chi ignora questi divieti.

A Monaco di Baviera, nel novembre 2025, la società degli autori tedesca GEMA ha vinto contro OpenAI per l’uso dei testi di canzoni, e nel luglio 2026 contro Suno, un’app che genera musica. A Londra, invece, l’agenzia fotografica Getty Images ha perso contro Stability AI. Negli Stati Uniti un giudice ha ritenuto lecito l’addestramento su libri acquistati regolarmente, ma non su copie scaricate da biblioteche pirata: la causa contro Anthropic si è chiusa con un accordo da 1,5 miliardi di dollari, approvato definitivamente nel luglio 2026.

Il tribunale lo ha definito il più grande accordo di sempre in una causa collettiva sul diritto d’autore. L’accordo copre circa 482.000 libri e Anthropic dovrà inoltre distruggere le copie scaricate dalle biblioteche pirata.

Copertina seconda edizione della Geografia di Tolomeo di Michael Servetus, con le mappe xilografiche di Lorenz Fries, pubblicata a Vienna nel 1541. Collezioni IA: collezione di mappe di David Rumsey. Pubblico dominio

La vicenda tocca da vicino anche l’Italia. Davanti al tribunale californiano c’erano diversi editori italiani, tra cui Garzanti, Longanesi, Salani, Bollati Boringhieri e Newton Compton che chiedevano che anche i loro libri fossero inclusi. La giudice ha respinto le obiezioni, perché quelle opere non compaiono nell’elenco dei titoli coperti dall’accordo. Che degli editori italiani abbiano cercato tutela davanti a un giudice californiano dice molto su dove oggi si decide.

Per l’Europa, però, una risposta valida in tutti i 27 Paesi arriverà dalla Corte di giustizia dell’Unione, che per la prima volta esamina un caso sull’IA generativa. Un editore ungherese, Like Company, ha fatto causa a Google sostenendo che il suo chatbot Gemini riproducesse, su richiesta degli utenti, parti dei suoi articoli senza permesso né compenso. I giudici di Lussemburgo dovranno stabilire se addestrare un’IA su testi protetti, e restituirne dei brani agli utenti, sia lecito senza il consenso di chi li ha prodotti.

Guerra e sicurezza: la zona franca

È proprio dove i rischi sono più gravi che le regole sono più deboli. L’AI Act esclude esplicitamente i sistemi usati soltanto per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, chiunque li sviluppi. Anche il trattato del Consiglio d’Europa lascia fuori la difesa nazionale. Su questo terreno, in altre parole, decidono gli Stati, e rispondono quasi solo a sé stessi.

Sulle armi autonome, cioè sistemi capaci di individuare, scegliere e colpire un bersaglio senza l’intervento di un operatore umano, non esiste ancora un trattato. Gli Stati ne discutono dal 2014 nella sede dell’Onu a Ginevra, nell’ambito della Convenzione su certe armi convenzionali, il trattato che già vieta, per esempio, le armi laser accecanti. A settembre 2026 un gruppo di esperti governativi ha chiuso il proprio mandato con un testo che 76 Stati considerano una base sufficiente per avviare negoziati veri. La decisione spetta ora alla conferenza di revisione di novembre, dove serve il consenso, e quindi basta il no di una grande potenza.

Quanto agli attacchi informatici, nell’ottobre 2025 è stata firmata ad Hanoi la prima convenzione Onu contro il cybercrime. Ma entrerà in vigore solo dopo quaranta ratifiche, e riguarda la cooperazione tra polizie, non le operazioni condotte dagli Stati stessi.

Chi decide, allora?

In conclusione, le leggi hanno fissato – o stanno fissando – i principi, ma i tempi si allungano e i confini restano incerti. Nel frattempo a decidere sono spesso i tribunali, le autorità di controllo e la geografia delle sedi aziendali. Per i cittadini questa è la conseguenza: i diritti esistono sulla carta, ma il modo in cui verranno fatti valere si sta definendo sotto i nostri occhi, giorno per giorno e caso per caso.

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